Art. 5.
(Reinserimento degli animali).

      1. Al termine della procedura, o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa, il medico veterinario responsabile del benessere decide se l'animale deve essere soppresso o mantenuto in vita e, congiuntamente al responsabile del progetto e al responsabile dell'esecuzione delle procedure, se l'animale mantenuto in vita può essere affidato alle strutture di accoglienza di cui al comma 3.
      2. L'animale che può essere mantenuto in vita o che, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, non può essere impiegato in una diversa procedura, è affidato alle

 

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strutture di accoglienza di cui al comma 3 che ne facciano preventivamente richiesta, al fine del reinserimento.
      3. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa verifica delle strutture, istituisce un elenco informatico delle strutture autorizzate ad accogliere gli animali al fine del reinserimento.
      4. L'autorizzazione di cui al comma 3 deve specificare:

          a) a quali specie di animali è riferita l'autorizzazione;

          b) il numero di animali per ogni specie considerata che la struttura è in grado di ospitare;

          c) il responsabile della struttura e il personale addetto al mantenimento e al reinserimento degli animali;

          d) il medico veterinario responsabile della cura e del benessere degli animali.

      5. Il responsabile del progetto e il medico veterinario responsabile forniscono alla struttura di accoglienza di cui al comma 3 tutte le informazioni utili al buon esito del reinserimento.
      6. Il responsabile dello stabilimento utilizzatore comunica ogni anno al Ministero della salute e alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio il numero e le specie degli animali per cui è stato deciso il reinserimento e la struttura alla quale sono stati affidati.
      7. Gli organi di cui all'articolo 17 effettuano controlli periodici per la verifica dell'idoneità delle strutture di accoglienza e delle condizioni di benessere degli animali ivi ospitati.
      8. Le strutture di accoglienza di cui al comma 3 si fanno carico di tutte le spese inerenti al trasporto e al mantenimento degli animali e si assumono la responsabilità di assicurare agli animali le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze fisiologiche ed etologiche della loro specie.
      9. Le strutture di accoglienza comunicano per via telematica in un apposito

 

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registro collegato alla banca dati di cui all'articolo 16:

          a) la disponibilità per l'accoglienza, specificando le specie degli animali alle quali si riferiscono;

          b) il numero e le specie degli animali accolti e la loro provenienza;

          c) il numero e le specie degli animali reinseriti, deceduti e affidati.

      10. Nei casi di cui al comma 1 e qualora non vi sia disponibilità delle strutture di accoglienza a ricevere gli animali, gli stabilimenti utilizzatori possono provvedere alla soppressione degli stessi.
      11. In nessun caso gli animali affidati alle strutture di accoglienza possono essere reintrodotti in ambienti naturali.